A decorrere dal 1° gennaio 2010 le richieste volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, devono essere presentate direttamente all'Inps, secondo le modalità stabilite dall'ente medesimo.
La nuova procedura prevede, infatti, che il cittadino richieda al proprio medico di fiducia il certificato medico attestante le patologie invalidanti, mediante certificazione digitale: lo stesso medico, infatti, deve essersi premurato di chiedere presso la sede Inps di competenza territoriale il PIN specifico per inoltrare telematicamente all'interno della banca dati dell'Istituto la sopra menzionata certificazione medica, che va redatta inserendo obbligatoriamente i codici della diagnosi secondo la codifica ICD9; in ogni caso, è da tenere ben presente che tale CERTIFICATO MEDICO HA VALIDITA' PARI A 30 GIORNI DALLA DATA DI ACQUISIZIONE.
Dopo aver inoltrato il certificato medico on line, il medico dovrà stampare lo stesso certificato e la ricevuta, consegnando questi ultimi al paziente richiedente; sia il certificato che la ricevuta hanno impresso un codice univoco, che va utilizzato al momento dell'inoltro della domanda, al fine di abbinare quest'ultima al certificato medico già presente all'interno del database Inps.
Un'importante novità consiste nel poter eventualmente ricevere automaticamente, al momento dell'invio della domanda, la comunicazione dell'invito a visita presso l'ASL di appartenenza; contestualmente, il cittadino interessato potrà modificare la data di visita prefissata secondo le proprie esigenze per un numero limitato di volte ed entro un limite temporale definito.
Qualora non sia possibile ricevere immediatamente l'invito a visita gli operatori dovranno rilasciare una comunicazione all'interno della quale si specifica che l'assitito verrà successivamente chiamato a visita direttamente da parte dell'Asl.
venerdì 5 febbraio 2010
martedì 2 febbraio 2010
Nuovi importi 2010 per gli assegni familiari
L'Inps, con circolare n°2 dell'11 gennaio 2010, ha comunicato i nuovi importi relativi agli assegni al nucleo familiare e quote di maggiorazione pensione per l'anno 2010, sia in riferimento ai relativi limiti sia ai fini della cessazione o della riduzione degli stessi.
Gli importi delle prestazioni risultano, adesso, come di seguito esposto:
8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, e piccoli coltivatori diretti per i figli;
10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge ed i figli.
Contestualmente l'Inps ha reso noto che i nuovi limiti di reddito familiare da considerarsi ai fini dell'eventuale cessazione o della riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione pensione sono stati rivalutati in ragione del tasso d'inflazione programmato, che per l'anno 2009 è stato pari a 1,5 punti percentuali.
I limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2010 risultano così fissati:
649,19 euro per il coniuge, per un genitore o per ciascun figlio ovvero equiparato;
1136,08 euro per due genitori.
Gli importi delle prestazioni risultano, adesso, come di seguito esposto:
8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, e piccoli coltivatori diretti per i figli;
10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge ed i figli.
Contestualmente l'Inps ha reso noto che i nuovi limiti di reddito familiare da considerarsi ai fini dell'eventuale cessazione o della riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione pensione sono stati rivalutati in ragione del tasso d'inflazione programmato, che per l'anno 2009 è stato pari a 1,5 punti percentuali.
I limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2010 risultano così fissati:
649,19 euro per il coniuge, per un genitore o per ciascun figlio ovvero equiparato;
1136,08 euro per due genitori.