venerdì 17 febbraio 2017

Le leggi Siccardi

Nominato ministro della Giustizia e degli Affari ecclesiastici il 18 dicembre 1849 per consiglio di Cavour, il conte Giuseppe Siccardi presentò alla Camera il 25 febbraio 1850 un progetto di legge per l'abolizione del privilegio del foro ecclesiastico e dei residui del diritto d'asilo, per la riduzione delle feste religiose, e per l'obbligo dell'autorizzazione governativa all'acquisizione di beni da parte degli ordini ecclesiastici.Il progetto fu poi diviso dalla Camera in tre leggi.La prima legge, che riguardava il foro ecclesiastico e il diritto d'asilo, fu discussa e approvata alla Camera in marzo, dove sollevò un interessante dibattito: agli interventi contrari di Ottavio Thaon di Revel e di Cesare Balbo, che affermarono l'opportunità di portare avanti trattative con Roma, si contrapposero i principali esponenti della Sinistra, del Centrosinistra, e dei moderati.Lo stesso Cavour pronunciò in quell'occasione un discorso di grande successo.Dopo esser passata al vaglio del Senato, quella legge venne poi promulgata da Vittorio Emanuele II il 9 aprile 1850. Successivamente il Parlamento approvò anche gli altri due provvedimenti, con maggioranze assai larghe alla Camera ma più risicate al Senato. L'ingresso di una chiesa. Una delle tre leggi Siccardi aboliva il diritto d'asilo, secondo cui la Chiesa poteva dare rifugio a persone incriminate dalle leggi dello Stato - olio su tela - Galleria d'Arte Moderna - FirenzeLa decisione del governo di Torino di riformare in modo unilaterale la legislazione ecclesiastica, in contrasto con i concordati ancora vigenti, fu giudicata un atto ostile da monsignor Antonucci, nunzio pontificio, che partì da Torino per Roma. Le relazioni fra il governo piemontese e la Santa Sede, benché non interrotte,divennero quel momento molto tese.Monumento alle Leggi Siccardi in piazza Savoia a Torino. Sui lati sono incisi i nomi dei comuni che sovvenzionarono la costruzione del monumento - 1853. L'ingresso di una chiesa  Una delle tre leggi Siccardi aboliva il diritto d'asilo, secondo cui la Chiesa poteva dare rifugio a persone incriminate dalle leggi dello Stato

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