/**/ Associazione Culturale e Sportiva "Giuseppe Garibaldi": marzo 2010

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mercoledì 10 marzo 2010

L'indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall'Inps che può essere erogato alle persone che non possono compiere gli atti quotidiani della vita, non deambulanti, che hanno bisogno di assistenza continuativa e che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese.
Per avere diritto a questa indennità, non collegata a limiti di reddito o alla composizione del nucleo familiare, il certificato di invalidità deve quindi avere indicato il codice 05 o 06.
L'importo dell'indennità di accompagnamento, pari a 472,04 euro mensili, è erogato per 12 mensilità e viene aggiornato ogni anno dal Ministero dell'Interno. L'indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali.
La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l’essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, attraverso un’autocertificazione sul modello prestampato ICRIC01, inviato dall’Inps al domicilio. Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al modulo un’ulteriore autocertificazione attestante il nome e l’indirizzo della struttura di ricovero e l’ammontare della retta pagata.
L'indennità di accompagnamento spetta anche
ai ciechi assoluti. Per queste persone l'importo è maggiorato a 755,61 euro mensili
alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999)
ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione numero 1377 del 2003)
alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down
alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza"

L'indennità, invece, non spetta se l'assistenza non ha carattere continuo ma è finalizzata ad una emergenza temporanea.
Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l'indennità è necessario presentare una domanda alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della Asl di residenza allegando il certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione, il Codice fiscale, il certificato del medico curante, che deve riportare la nota "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".
Il modello della domanda è disponibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, i Patronati, i sindacati e le Associazioni di categoria.
Inoltre la recente sentenza numero 1268 del 2005, la Corte di Cassazione ha ulteriormente disposto che "l'indennità di accompagnamento, prevista quale misura assistenziale diretta anche a sostenere il nucleo familiare, va riconosciuta a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti".

giovedì 4 marzo 2010

Capo d’Orlando: il Tar da ragione a Garibaldi

La piazza antistante la stazione ferroviaria di Capo d’Orlando, prima intitolata a Giuseppe Garibaldi e poi diventata piazza 4 luglio 1299, è di nuovo tornata alla ribalta delle cronache. Sono state tante le polemiche sollevate dalla nuova intitolazione della piazza, tanto che la vicenda è finita pure in tribunale. Adesso la prima sezione del tar di Catania, presieduta da Zingales, ha accolto il ricorso presentato dall’associazione nazionale Giuseppe Garibaldi, contro il provvedimento del luglio 2008 con cui il sindaco di Capo d’Orlando, Enzo Sindoni, aveva denominato 4 luglio 1299 lo spazio antistante la stazione ferroviaria, data cara agli indipendentisti. L’azione fu eclatante con il sindaco che ruppe a martellate la vecchia targa, contestando apertamente l’azione condotta in Sicilia dalla giubba rossa più famosa d’Italia. Garibaldi fu definito mercenario e spietato assassino. Allora il popolo dei nostalgici Garibaldini si mobilitò con numerose iniziative pubbliche e con il ricorso per via amministrativa proposto da Anita Garibaldi, pronipote dell’eroe dei due mondi. Ora, a distanza di un anno è mezzo, è arrivato il provvedimento del tar che ha accolto il ricorso dei garibaldini asserendo che “per attribuire una nuova denominazione ad una strada, il comune, prima di procedere alla variazione della denominazione esistente, deve dapprima chiedere ed ottenere sia l’autorizzazione del ministero dei beni culturali, sia quella della prefettura”. Una vittoria per i garibaldini sancita da una sentenza del tribunale amministrativo. Ma questa sembra essere solo la vittoria di una battaglia, non di tutta la guerra. Il sindaco di Capo d’Orlando, infatti, ha fatto eseguire un accurato controllo storico da cui è emerso che lapiazza della stazione non era mai stata intitolata ad alcuno. Così Sindoni è intenzionato ad emanare un’ordinanza di accoglimento del provvedimento del Tar, ma subito dopo intende intestare di nuovo la piazza 4 luglio 1299, proprio perché non è mai stata intitolata prima. Sembra che la guerra non sia ancora finita.